Dipendenti e collaboratori degli agenti e dei mediatori

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI

Per quanto attiene ai dipendenti e ai collaboratori la normativa è disciplinata dall’articolo 128 novies del Testo unico bancario, che al comma 2 stabilisce per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'art. 128quater, comma 2, mentre per i collaboratori delle società di agenzia finanziaria e delle società di mediazione il comma 1 stabilisce che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'art. 128 quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'art. 128 septies, lettere d) ed e), a esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale.

Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128 undecies del Testo unico bancario. Dalla lettura dei due commi si evince che sia dipendenti che collaboratori di un agente in attività finanziaria persona fisica o costituiti in forma di società di persone dovranno essere a tutti gli effetti agenti in attività finanziaria nel rispetto delle attuali norme e requisiti di cui all'art. 128 quinquies del Testo unico bancario tra cui il superamento dell'esame e dell'aggiornamento professionale.

Il comma 3 stabilisce l'obbligo per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 di trasmettere all'Organismo l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.