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È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. (cfr. art. 128-sexies del TUB).
È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
È agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
Ai fini della distinzione delle attività delle due categorie di professionisti, il mediatore ha un ruolo imparziale tra ente finanziario e cliente finale, mentre l'agente è legato con un contratto di esclusiva con l'ente erogatore e pertanto potrebbe perdere l'imparzialità.
Tale attività di rappresentanza costituirebbe mediazione creditizia ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, del TUB, in quanto rientrerebbe nell'attività di "messa in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".
Resta inteso che l'attività di mediazione creditizia può essere esercitata solo da società iscritte presso l'Organismo. Ai sensi del comma 4 della medesima norma, "il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza".
No, in quanto l'art. 34, comma 8, del decreto "Salva – Italia" esclude espressamente dall'ambito di applicazione della norma di liberalizzazione i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 59/2010, nei quali è compresa l'attività di mediazione creditizia.
Sì, l'attività di mediazione deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa. (cfr. art. 128-sexies, comma 3, del TUB).
No. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).
No. La legge riserva lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative (cfr. art. 128-septies del TUB).
No. La legge riserva lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative (cfr. art. 128-septies del TUB).
La normativa di settore impone ai Mediatori creditizi, a prescindere dal numero di collaboratori, di istituire una funzione di controllo di secondo livello (compliance e risk management) e di una funzione di antiriciclaggio. Va inoltre predisposta una Relazione sui requisiti organizzativi effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e accompagnata da report periodici di verifica svolti dalla società. La funzione di controllo di terzo livello (internal audit) è obbligatoria se il numero di collaboratori a contatto con il pubblico è superiore a 20. Tale funzione è necessaria anche nel caso di realtà strutturalmente e operativamente complesse (ad esempio con canale distributivo informatico) seppure con meno di 20 dipendenti/ collaboratori (cfr. per approfondimenti la Circolare OAM 17/14, la Comunicazione OAM 21/19 e "Linee guida concernenti il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori creditizi").
Sì. Nell'ambito dei presidi in materia di controlli interni, alla fine del mese di luglio 2018, l'European Banking Authority ha pubblicato l'aggiornamento agli Orientamenti in merito alle procedure di gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario, prevedendo un'estensione dell'ambito di applicazione delle stesse anche agli intermediari del credito. Tali modifiche sono state recepite in seguito anche nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, Sezione VIII.
No. Non esiste un elenco di enti di formazione accreditati presso l'Organismo. Tutte le informazioni relative alla prova d'esame sono indicate nel Bando d'esame, mentre le informazioni relative alla prova valutativa e all'aggiornamento professionale sono, rispettivamente, contenute nelle Circolari OAM n. 5/12 e n. 6/12.
La polizza deve avere il seguente contenuto minimale: la garanzia del risarcimento dei danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, derivanti da responsabilità civile dell'assicurato per condotte proprie nonché per eventi conseguenti a comportamenti tenuti dai dipendenti e collaboratori del cui operato gli agenti e i mediatori rispondono a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino o escludano l'oggetto della copertura anche solo in relazione a talune tipologie di danno; la copertura di cui al punto 1 nel territorio di tutti gli Stati membri.
L'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale indennizzo del danno subito, salvo il diritto di rivalsa della stessa impresa nei confronti dell'assicurato (cfr. art. 4, comma 2, lett. c), della Circolare OAM n. 23/15).
I soggetti richiedenti l'iscrizione negli elenchi, regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che, tuttavia, nella istanza non dichiarano di possedere la copertura assicurativa conforme alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della Circolare OAM n. 23/15, vengono iscritti con lo stato "non operativo" e, pertanto, non sono autorizzati ad operare.
Sì. Le società di mediazione creditizia possono svolgere la propria attività di mediazione nei confronti di più intermediari. Esse devono, inoltre, operare senza essere legate ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
No. Non costituisce esercizio di mediazione creditizia, né di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento conclusi unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.
Sì, e come tale è soggetta a tutti i vincoli di legge.
Pertanto, non possono essere esercitate da soggetti che non siano iscritti nell'elenco ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB le attività di "consulenza" - quali, ad esempio, la individuazione e disamina del fabbisogno finanziario del cliente, la traduzione delle sue esigenze finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata, la descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato et similia - qualora possano avere quale effetto la messa in contatto dell'utente con l'intermediario erogante e la successiva conclusione del contratto di finanziamento. Infatti, unicamente un'attività di consulenza che rimanga del tutto svincolata dalla possibile conclusione di un contratto di finanziamento può essere esercitata da soggetti non iscritti nell'elenco. (cfr. Comunicazione OAM n. 2/13)
Sia gli Agenti in attività finanziaria che i Mediatori creditizi possono avvalersi nell'esercizio dell'attività, di dipendenti e collaboratori, i quali, non sono tenuti a svolgere l'Esame Oam, ma a superare la Prova valutativa, un'altra tipologia di esame, dedicata a queste specifiche figure professionali, sempre gestito dall'Organismo.
Anche i dipendenti e i collaboratori sono obbligati a possedere dei requisiti professionali specifici per poter lavorare nel settore, tra questi anche in questo caso, la frequenza di un corso di formazione professionale. La partecipazione al Corso Prova valutativa è un requisito fondamentale per i dipendenti e i collaboratori che vogliono accedere alla prova finale. Saranno poi gli Agenti e i Mediatori a dover verificare che i propri dipendenti e collaboratori abbiano superato la Prova valutativa e conseguito l'attestato, prima della trasmissione all'OAM dei loro nominativi.
Possono essere ammessi alla partecipazione alla prova d'esame i soggetti che:
La formazione professionale consiste nella partecipazione a un corso di formazione di almeno 10 ore.
Il percorso di formazione deve completarsi nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi dell'OAM (Agenti e Mediatori creditizi) o dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto.
Esempio: se la domanda di iscrizione viene presentata il 21/12/2018, il corso deve essere iniziato dopo il 21/12/2017 e concluso entro il 21/12/2018.
La formazione professionale deve essere svolta prima della presentazione della domanda d'iscrizione negli Elenchi OAM o dell'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto.
L'aggiornamento professionale deve essere effettuato a partire dall'anno successivo all'ottenimento dell'iscrizione negli Elenchi OAM o dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto.
Nota bene: anche gli Agenti iscritti non operativi (non autorizzati ad operare) sono tenuti a svolgere l'aggiornamento professionale.
L'OAM non possiede informazioni circa il numero delle ore di corso svolte dal singolo utente; non è necessario inviare copia dell'attestato di partecipazione al corso se non esplicitamente richiesto dall'OAM.
Vediamo quali sono le indicazioni sui meccanismi di conteggio delle ore di formazione e aggiornamento OAM: l'aggiornamento professionale ha cadenza biennale. Ogni due anni è obbligatorio effettuare almeno 60 ore di corso. Il totale delle 60 ore vanno ripartite nei due anni. Per ciascun anno solare (del biennio di riferimento) devono essere effettuate almeno 15 ore di corso.
L'obbligo di aggiornamento professionale parte dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione (operativa e non operativa) oppure dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un soggetto iscritto.
Per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri (es. corsi IVASS), l'obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto nella misura massima di 15 ore annue con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti, nel rispetto delle disposizioni delle rispettive autorità di settore. Pertanto, i soggetti interessati dovranno trasmettere (quando richiesti) anche tali attestati, ai fini della verifica del computo nelle ore totali previste per il biennio.
No, in quanto come stabilito espressamente dall'art. 128 quater del TUB l'agenzia in attività finanziaria è sottoposta al principio di esclusività.
Deve sostenere l'esame chi vuole diventare:
Deve sostenere la prova valutativa chi vuole diventare:
Il DIPENDENTE o COLLABORATORE di Agente in attività finanziaria o Mediatore creditizio costituiti sotto forma società di capitali, iscritte negli Elenchi dell'OAM.
Il mediatore creditizio è un professionista esperto in materia di finanziamenti che mette in relazione le banche (o gli istituti finanziari) con la clientela interessata ad ottenere un prestito. Il consulente del credito non fornisce al richiedente nessun prodotto finanziario, ma fa solo da tramite tra le parti.
Una volta superato l'esame, si ottiene l'abilitazione a presentare, attraverso l'apposito servizio, la richiesta di iscrizione nell'elenco di interesse. Il modulo di iscrizione utilizzato riporterà automaticamente la data di superamento dell'esame.
È esonerato dal sostenere la prova valutativa: chi è stato iscritto nell'Elenco OAM degli Agenti in attività finanziaria, come persona fisica; chi ha ricoperto ruoli di amministrazione/direzione/controllo in società di capitali (agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi) iscritte negli Elenchi OAM.
L'Ufficio Vigilanza dell'OAM provvede all'accertamento dei requisiti richiesti dall'ordinamento di settore per il mantenimento dell'iscrizione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nonché alla verifica dello svolgimento della relativa attività in linea con le norme legislative o amministrative.
Il Certificato OAM è un attestato di qualità rilasciato dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che identifica in modo univoco gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi affidabili.
Dalla disciplina vigente sono previste dieci ore di formazione obbligatoria (e una serie di altri requisiti per richiedere l'iscrizione agli Elenchi dell'OAM.
Se si è già iscritti all'IVASS l'obbligo di aggiornamento annuale OAM da assolvere ammonta a quindici ore.
Gli utenti iscritti anche all'IVASS possono così beneficiare dello sgravio di 15h annuali OAM.
Una volta superato l'esame, si ottiene l'abilitazione a presentare, attraverso l'apposito servizio, la richiesta di iscrizione nell'elenco di interesse. Il modulo di iscrizione utilizzato riporterà automaticamente la data di superamento dell'esame.
E esonerato dal sostenere la prova valutativa: chi è stato iscritto nell'Elenco OAM degli Agenti in attività finanziaria, come persona fisica; chi ha ricoperto ruoli di amministrazione/direzione/controllo in società di capitali (Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi) iscritte negli Elenchi OAM.
Dieci ore. La formazione professionale OAM consiste nella partecipazione a un corso di formazione di almeno 10 ore.
Il Certificato OAM è un attestato rilasciato dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che identifica in modo univoco gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi affidabili.
Non è richiesto il superamento della prova valutativa a coloro che vogliono diventare dipendenti/collaboratori di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento.
Si considerano equivalenti alla fruizione in aule le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o con modalità di e-learning così come definiti agli artt. 7, 8 e 9 della stessa Circolare.
Cinque anni.
L'Agenzia in Attività Finanziaria è compatibile con l'Attività di Agenzia di Assicurazione (Sez. A del RUI) fermo restando l'iscrizione nell'apposito elenco del RUI alla Sez. A.
La Mediazione Creditizia è compatibile con l'attività di Mediazione di Assicurazione (Sez. B del RUI) fermo restando l'iscrizione nell'apposito elenco del RUI alla Sez. B.
Sussiste compatibilità tra l'attività di collaboratore di agente in attività finanziaria e le attività di agente di assicurazione (iscritto nella sezione "A" del RUI) e di collaboratore di agente di assicurazione (iscritto nella sezione "E" del RUI come collaboratore di iscritto nella sezione "A").
Non ci sono "sconti" sulla formazione base iniziale OAM (che consiste nell'obbligo di partecipazione nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda di iscrizione a corsi di formazione della durata non inferiore a dieci ore svolti in aula o con modalità equivalenti (formazione a distanza, e-learning), ma sull'aggiornamento biennale di 60 ore. L'obbligo di aggiornamento professionale biennale OAM, si intende assolto nella misura massima di quindici ore annue con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per iscritti in altri registri.
15 ore. Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.
Il conteggio delle ore di aggiornamento professionale effettuate non è competenza dell'OAM. L'OAM non possiede informazioni circa il numero delle ore di corso svolte dal singolo utente. Non è necessario inviare copia dell'attestato di partecipazione ai corsi se non esplicitamente richiesto dall'OAM.
L'aggiornamento professionale ha cadenza biennale. Ogni due anni è obbligatorio effettuare almeno 60 ore di corso. Il totale delle 60 ore vanno ripartite nei due anni.
Per ciascun anno devono essere effettuate almeno 15 ore di corso.
120 giorni. Secondo l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 141/10, l'OAM, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione entro il termine di 120 giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione ed interruzione dei termini.
Dieci ore.
60 biennali, con l'obbligo di svolgerne almeno quindici all'anno. Ergo se l'iscritto ne svolge 15 il primo anno, sarà obbligato a frequentare un corso di 45 l'anno successivo e viceversa.
L'aggiornamento professionale deve essere svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal primo gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli Elenchi ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto negli Elenchi dell'OAM (Agenti e Mediatori creditizi).