Vediamo quali sono i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e per l’esercizio dell’attività finanziaria.
Il legislatore, nell'articolo 128 quinquies del Testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n.385) , ha stabilito precisi requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, prevedendo standard qualitativi più elevati e un apposito organismo che ne tenga l'elenco. Tra questi si manifesta la necessità per tale figura professionale di superare un apposito esame, di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività e di acquisire informazioni e conoscenze con l'aggiornamento professionale.
Anche per i propri dipendenti e collaboratori (è possibile approfondire la disciplina su dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi qui), l'articolo 128 novies del Testo unico bancario prevede oltre all'aggiornamento professionale OAM anche una prova valutativa i cui contenuti vengono stabiliti dall'Organismo predisposto, pur se il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli agenti rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
In merito al citato articolo 128quinquies vediamo nel dettaglio i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e il relativo esercizio dell’attività:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea, di uno Stato diverso nel rispetto dell'articolo 2 del testo unico in materia di immigrazione e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per le persone giuridiche: sede legale ed amministrativa o, anche per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) onorabilità e professionalità per i soggetti persona fisica nonché per chi, diversi dalle persone fisiche, eserciti funzioni di amministrazione, direzione, controllo di soggetti giuridici;
d) superamento di un apposito esame per i soggetti persona fisica nonché per chi eserciti funzioni di amministrazione, direzione, controllo di soggetti giuridici;
e) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per gli eventuali danni arrecanti a terzi nell'esercizio dell'attività per condotte proprie o di terzi.
Oltre ai suddetti requisiti, per mantenere l'iscrizione nell'elenco specifico occorre esercitare effettivamente l'attività e impegnarsi nell'aggiornamento professionale.
Per quanto attiene, invece, ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi questi sono contenuti ed indicati all'articolo 128 septies del Testo unico bancario, che subordina l'iscrizione al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.
La circolare OAM n. 1/12 riporta una Tabella (che ripotiamo anche noi qui) in cui sono indicati i limiti minimi, per sinistro e per anno, relativi ai massimali assicurativi delle polizze stipulate dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi. I massimali indicati nella Tabella sono commisurati al fatturato raggiunto da ciascun iscritto nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza assicurativa.
Anche per i mediatori creditizi, la permanenza nell'elenco è subordinata all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.
A differenza di quanto è richiesto all'agente in attività finanziaria, al quale la normativa consente di svolgere l'attività anche come persona fisica, per i mediatori creditizi si evince come l'unica forma giuridica consentita per l'esercizio dell'attività di mediatore creditizio sia quella della persona giuridica nella forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa.