I corsi sono erogati da enti di formazione esterni all’OAM. Non esistono Enti di formazione accreditati presso l’OAM. È sempre cura del soggetto verificare che l’Ente di formazione al quale si rivolge sia in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 19/14. La disciplina in merito è regolata in linee generali da questi due riferimenti normativi: Circolare OAM 19/14; Faq: 92 e 93.
Come funziona l'esame OAM?
Requisiti di ammissione
Possono essere ammessi alla partecipazione alla prova d’esame i soggetti che:
- abbiano effettuato la registrazione al portale https://www.organismo-am.it, accedendo alla sezione “Registrazione” del portale dell’OAM ed abbiano effettuato la prenotazione alla prova d’esame nei termini indicati dal bando d’esame;
- abbiano versato nei suddetti termini il contributo richiesto per la prenotazione;
- abbiano partecipato a un corso di formazione sulle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141, entro la data di partecipazione alla sessione della prova d’esame prescelta dal candidato. I corsi possono essere erogati da strutture di comprovata esperienza nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
Quante ore di formazione sono necessarie e obbligatorie per il discente per iscriversi negli elenchi dell’OAM?
La formazione professionale consiste nella partecipazione a un corso di formazione di almeno 10 ore.
Entro quando?
Il percorso di formazione deve completarsi nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di iscrizione negli Elenchi dell’OAM (Agenti e Mediatori creditizi) o dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.
Esempio: se la domanda di iscrizione viene presentata il 21/12/2018, il corso deve essere iniziato dopo il 21/12/2017 e concluso entro il 21/12/2018.
Differenza tra formazione e aggiornamento professionale agenti e mediatori
La formazione professionale deve essere svolta prima della presentazione della domanda d’iscrizione negli Elenchi OAM o dell’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto (come d’altronde abbiamo messo in luce poc’anzi).
L’aggiornamento professionale deve essere effettuato a partire dall’anno successivo all’ottenimento dell’iscrizione negli Elenchi OAM o dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.
Nota bene: anche gli Agenti iscritti non operativi (non autorizzati ad operare) sono tenuti a svolgere l’aggiornamento professionale.
Quali sono le materie inerenti la formazione?
Le materie sono indicate nella Tabella A della Circolare OAM 19/14 e cioè:
- il sistema finanziario e l’intermediazione del credito:
- i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;
- il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;
- i Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza.
- Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.
- La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia.
- Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa.
- La disciplina antiriciclaggio ed antiusura.
- Servizi di pagamento.
- La disciplina in tema di intermediazione assicurativa.
- Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario.