Corsi OAM

I corsi sono erogati da enti di formazione esterni all’OAM. Non esistono Enti di formazione accreditati presso l’OAM. È sempre cura del soggetto verificare che l’Ente di formazione al quale si rivolge sia in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 19/14. La disciplina in merito è regolata in linee generali da questi due riferimenti normativi: Circolare OAM 19/14; Faq: 92 e 93.

Come funziona l'esame OAM?

Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi alla partecipazione alla prova d’esame i soggetti che:

  1. abbiano effettuato la registrazione al portale https://www.organismo-am.it, accedendo alla sezione “Registrazione” del portale dell’OAM ed abbiano effettuato la prenotazione alla prova d’esame nei termini indicati dal bando d’esame;
  2. abbiano versato nei suddetti termini il contributo richiesto per la prenotazione;
  3. abbiano partecipato a un corso di formazione sulle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141, entro la data di partecipazione alla sessione della prova d’esame prescelta dal candidato. I corsi possono essere erogati da strutture di comprovata esperienza nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

Quante ore di formazione sono necessarie e obbligatorie per il discente per iscriversi negli elenchi dell’OAM?

La formazione professionale consiste nella partecipazione a un corso di formazione di almeno 10 ore.

Entro quando?

Il percorso di formazione deve completarsi nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di iscrizione negli Elenchi dell’OAM (Agenti e Mediatori creditizi) o dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.

Esempio: se la domanda di iscrizione viene presentata il 21/12/2018, il corso deve essere iniziato dopo il 21/12/2017 e concluso entro il 21/12/2018.

Differenza tra formazione e aggiornamento professionale agenti e mediatori

La formazione professionale deve essere svolta prima della presentazione della domanda d’iscrizione negli Elenchi OAM o dell’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto (come d’altronde abbiamo messo in luce poc’anzi).

L’aggiornamento professionale deve essere effettuato a partire dall’anno successivo all’ottenimento dell’iscrizione negli Elenchi OAM o dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.

Nota bene: anche gli Agenti iscritti non operativi (non autorizzati ad operare) sono tenuti a svolgere l’aggiornamento professionale.

Quali sono le materie inerenti la formazione?

Le materie sono indicate nella Tabella A della Circolare OAM 19/14 e cioè:

  1. il sistema finanziario e l’intermediazione del credito:
    • i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;
    • il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;
    • i Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza.
  2. Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.
  3. La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia.
  4. Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa.
  5. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura.
  6. Servizi di pagamento.
  7. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa.
  8. Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario.