Tassa di Concessione Governativa

La tassa di concessione governativa prevista dall’art. 1 del DPR 26.10.1972 n. 641 è dovuta dalle persone fisiche e dalle società che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. La tassa è dovuta dalle persone fisiche che si iscrivono per la prima volta, anche nel caso in cui assumano la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione o rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di una società da iscrivere anch’essa nel registro, la quale paghi a sua volta la tassa di concessione governativa per la propria iscrizione.
Un soggetto che svolge attività di intermediazione per più di un intermediario iscritto nel Registro (nelle sezioni A, B o D) e che deve essere iscritto nella sezione E deve pagare la tassa di concessione governativa solo all’atto dell’iscrizione effettuata su domanda del primo intermediario che si avvale della sua collaborazione.
La tassa di concessione governativa non va pagata in occasione di successivi passaggi da una sezione all’altra del Registro.
La tassa ammonta ad euro 168,00 e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle entrate – Ufficio di Tesoreria della Direzione Centrale Amministrazione pianificazione e controllo di Roma – Tasse Concessioni Governative” con causale “Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5.
Il codice tariffa da utilizzare per le figure di intermediari diversi dagli agenti e dai mediatori (sezioni C, D ed E) è il numero 8617 “Autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni, non considerati nei codici tariffa precedenti, per l’esercizio di attività industriali e commerciali e di professioni, arti e mestieri”.

Su richiesta dell'Agenzia delle Entrate l'Ivass ha dato il proprio benestare al pagamento cumulativo della tassa nel caso di iscrizione di migliaia di collaboratori nella sezione E:
"Per quanto di competenza dell’IVASS, non sussistono elementi ostativi ad effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa con le prospettate modalità, a condizione che sia comunque possibile ricondurre il pagamento effettuato al singolo soggetto di cui si richiede l'iscrizione. La società che richiede l’iscrizione è tenuta a conservare, per successivi controlli da parte dell’IVASS, l’elenco dei soggetti ai quali si riferisce il versamento."

 

Aggiornamento del 28/04/2023