Accesso all'attivita di intermediazione

Regole d'accesso all'attività di intermediazione assicurativa

Le regole concernenti l'accesso e l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni - Titolo IX, dal Provvedimento Isvap del 6 dicembre 2011 n. 2946, dal Provvedimento Ivass del 22 ottobre 2013 n. 9, dal Provvedimento Ivass del 3 dicembre 2013 n. 12 e dal Regolamento Ivass n.40 del 2 agosto 2018 (recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al succittato titolo IX “Disposizioni generali in materia di distribuzione del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 anche denominato “Codice delle Assicurazioni private”) che ha abrogato il Regolamento IVASS (ex ISVAP) n.5 del 16/10/2006, il Regolamento n.6 del 2 dicembre 2014, il Regolamento n.8 del 24 febbraio 2015 e ha infine abrogato il Regolamento Isvap n.34 del 19 marzo 2010, con l'esclusione dell’articolo 13.

L'attività di intermediazione è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro Unico dell'IVASS, aventi residenza o sede legale nel territorio della Repubblica Italiana ed agli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Il registro è suddiviso in sei sezioni:

  • sezione A: gli agenti;
  • sezione B: i mediatori;
  • sezione C: i produttori diretti;
  • sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta;
  • sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
  • sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Di seguito vengono indicati i requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche alle Sezioni C, E ed F del Registro, per la quale i nostri corsi di 60h sono finalizzati:

Requisito comune per l’iscrizione alle tre sezioni C, E ed F:

1)         Essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto 209/2005 e cioè: "

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi ".

NELLO SPECIFICO PER LA SEZIONE C oltre al requisito di cui al punto 1 (così come disposto dal Regolamento Ivass 40/2018)

  • Non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
  • Avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta. Essa è impartita e organizzata a cura degli intermediari per i quali gli addetti operano o delle relative imprese preponenti.
  • Avere effettuato il versamento della tassa di concessione gorvernativa prevista dalla normativa vigente. La tassa ammonta, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ad euro 168,00 per tutti gli intermediari e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” con causale “Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5. La tassa non va pagata da coloro che erano già iscritti nell’Albo agenti o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La tassa va pagata prima di inviare la domanda di iscrizione all’IVASS.
  • Ai fini di cui ai commi precedenti, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  • Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2 dell’art. 17 del Regolamento Ivass 40/2018. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

L’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle Assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l’intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).

NELLO SPECIFICO PER LA SEZIONE E oltre al requisito di cui al punto 1 (così come disposto dal Regolamento Ivass 40/2018)

Iscrizione delle persone fisiche (art. 22 del Regolamento 40/2018)

1. Gli addetti all’attività̀ di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice (così come esplicato al punto 1 di cui sopra);
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.

4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:

a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all’indirizzo di posta elettronica certificata;

b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.

6. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

Iscrizione delle Società (art. 23 del Regolamento 40/2018)

Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
d) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

e) preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Ai fini di quanto detto sopra, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Il possesso dei requisiti da parte delle società (indicati nei paragrafi precedenti) è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

NELLO SPECIFICO PER LA SEZIONE F oltre al requisito di cui al punto 1 (riportiamo integralmente quanto disposto dalla sezione VII, artt. 26 e 27 del Regolamento Ivass 40/2018)

Iscrizione delle persone fisiche

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Iscrizione delle Società

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
c) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.