Requisiti iniziali accesso ai corsi: norme regolamentari

Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 ha sostituito ciò su cui era già in passato intervenuto il Regolamento N. 6 del 2 dicembre 2014. E cioè la disciplina concernente requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, tutta la materia inerente alla formazione dei soggetti che lavorano nell’intermediazione assicurativa, oltreché molti degli aspetti che riguardano l’apprendimento tramite la fruizione online dei corsi assicurativi. La nostra piattaforma, i contenuti e i metodi di erogazione dei corsi hanno recepito gli obblighi dettati delle nuove norme.

Ai fini della validità dei percorsi degli obblighi formativi previsti dal nuovo Regolamento 40/2018, i corsi di formazione base e aggiornamento professionale devono soddisfare integralmente tutti i requisiti previsti dalla PARTE IV (Formazione e Aggiornamento professionale) TITOLO I (Requisiti professionali – formazione e aggiornamento professionale) artt. 84-90, dal TITOLO II (Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula) artt. 91-94, TITOLO III (Disciplina dei prodotti formativi) art. 95, TITOLO IV (Soggetti formatori) art.96 del Regolamento 40/2018 (di alcuni dei quali – e cioè gli artt. 86, 87, 88, 89 ,90, 91, 92, 93, 95 si riporta di seguito il testo integrale dei singoli articoli).

Prima di procedere all’iscrizione, sarà pertanto cura della Società che iscrive i propri addetti all’intermediazione, prendere visione delle norme del Regolamento 40/2018 sotto riportate:

** INIZIO ESTRATTO REGOLAMENTO **

PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

1. Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:

a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.

2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:

a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;

b) i soggetti di cui al comma 1.


Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.

2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.

3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:

a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
b) per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.

4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:

a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;

c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.

5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.

6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.

Art. 88 (Formazione professionale)

1. La formazione professionale è:

a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.

3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

4. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

2. L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.

6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:

a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;

c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

7. Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.
4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

5. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
7. I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

a) il programma del corso;
b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
d) il questionario somministrato.
8. Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.

Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) videoconferenza;
b) webinar;
c) e-learning.

2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:

a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 92 (Videoconferenza e webinar)

1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93 (E-learning)

1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;

b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);

c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;

d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi


Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

1. La formazione e l’aggiornamento professionale:

a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.

2. La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;

b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.

6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.

7. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

** FINE ESTRATTO REGOLAMENTO **