OAM e il controllo degli intermediari del credito dell'UE

È entrato in vigore il 25 novembre 2022 il D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle finanze recante il “Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea”. Le attività di controllo dell'OAM sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM stesso, a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno. Esse possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022 il decreto 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante il “Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea”. In particolare il decreto ha stabilito le forme e le modalità con le quali l'OAM esercita le attività e i poteri previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del TUB nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.

L'OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea attività di controllo in diversi modi. A distanza, ossia mediante richieste periodiche o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concernenti l’attività esercitata dagli intermediari del credito dell'Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando i termini di riscontro; mediante audizioni personali degli intermediari del credito dell'Unione europea, nonché dei dipendenti e collaboratori degli stessi; e infine mediante accertamenti ispettivi presso le succursali, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine.

Le attività di controllo dell'OAM sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno. Esse possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.

Nell'ambito dello scambio di informazioni l'OAM è tenuto ad aggiornare i dati contenuti nell'elenco, in conformità alle comunicazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM verifica, altresì, la comunicazione, da parte degli intermediari del credito dell'Unione europea, all’autorità dello Stato membro d'origine di ogni variazione delle informazioni.