Il mediatore creditizio

IL MEDIATORE CREDITIZIO


L'articolo 128 sexies, comma 1 del Testo unico bancario, definisce mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche semplicemente con attività di consulenza, le banche o gli intermediari finanziari, previsti dal Titolo V del Testo unico bancario, con il potenziale cliente per la concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Da ciò si evince che l'attività principale del mediatore creditizio è quella di mettere in relazione istituti finanziari e clienti, mentre nel secondo comma si individua la riserva di attività ai soggetti regolarmente iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128undecies.

Una sezione speciale dell'elenco è riservata a chi presta professionalmente, in via esclusiva, servizi di consulenza indipendente avente ad oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comma 2bis); questi stessi soggetti possono svolgere esclusivamente tale attività nonché attività connesse o strumentali per le quali saranno remunerati dal cliente (comma 3bis). Nei successivi commi 3 e 4, invece, si delineano ulteriori campi di applicazione dell'operato del mediatore, che può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1, nonché attività connesse o strumentali senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Pertanto, il mediatore creditizio è senz'altro un mediatore del credito con il compito, come ogni mediatore, di mettere in contatto il cliente che manifesti un proprio fabbisogno finanziario e l'istituto di credito ma, oltre a tale attività di mediazione, egli assume anche il ruolo di consulente e come tale ha l'obbligo professionale di prestare assistenza al cliente.

La riforma del settore ha voluto tenere distinte e separate la figura professionale del mediatore creditizio da quella dell'agente in attività finanziaria (per approfondire l’aspetto delle incompatibilità professionali è possibile leggere qui: “Le incompatibilità professionali”). Il mediatore, a differenza dell'agente, non può in alcun modo essere legato da vincoli di dipendenza con il soggetto finanziatore e con colui che richiede il finanziamento.

Pertanto, a differenza dell'agente in attività finanziaria, il mediatore non può ricevere alcun mandato. Il principio dell'indipendenza, garantito dal quadro normativo, non consente, quindi, la partecipazione reciproca tra società di agenzia in attività finanziaria e società di mediazione creditizia. Il principio d'incompatibilità tra le due professioni vale a ricaduta anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori. Pertanto è possibile che si realizzi la sola fattispecie in cui il dipendente/collaboratore di una società di agenzia in attività finanziaria partecipi al capitale di un'altra società di agenzia, cosi come quella in cui il dipendente/collaboratore di una società di mediazione partecipi al capitale di un’altra società di mediazione.