Il decreto sull’anagrafe delle criptovalute

Il decreto sull'anagrafe delle criptovalute è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022 e prevede l'obbligo di iscrizione nel registro della valuta gestito dall'OAM, organismo agenti e mediatori. I soggetti che operano in Italia dovranno trasmettere trimestralmente al MEF i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato (in GU n. 40 del 17 febbraio 2022) il decreto ministeriale con cui si disciplina la cosiddetta Anagrafe delle criptovalute.

Già con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale erano stati del resto inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Con la nuova Anagrafe i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni saranno trasmessi trimestralmente al Ministero dell’economia e per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’Oam (organismo agenti e mediatori). Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito. Il registro sarà inoltre accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.

Il decreto attuativo firmato dal Ministro dell’Economia istituisce quindi un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet , con possibilità pertanto di accesso ai dati di coloro che operano sulle loro piattaforme e alle transazioni sulle stesse piattaforme transitate. Non solo le piattaforme costituite in Italia e con sede in Italia, ma anche quelle straniere.

Il decreto fornisce innanzitutto la definizione esatta di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, specificando che si intende per tale ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute.

Per prestatori di servizi di portafoglio digitale si intende poi ogni persona fisica, o soggetto diverso da persona fisica, che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Il decreto chiarisce anche cosa si debba intendere per valuta virtuale e cioè “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

L’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c) è dunque riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.

E, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8 ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141.

Obbligo che si considera assolto mediante comunicazione all’OAM. Tale comunicazione all’OAM costituisce pertanto condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio italiano da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale e deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale.