FAQ Formazione IVASS

Leggi tutte le domande più comuni sulla formazione IVASS, le nostre risposte, spiegate chiaramente, ti aiuteranno a trovere quello che cerchi.

  • Gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro possono distribuire prodotti non standardizzati?

    In merito alla distribuzione di prodotti non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro (articolo 119, comma 2, del CAP), si ammette che essa possa avvenire - oltre che attraverso una persona fisica iscritta nella sezione A - anche per il tramite di una persona fisica iscritta nella sezione B, a condizione che il broker:

    1) sia titolare di una lettera di libera collaborazione con la stessa impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

    2) operi all’interno dei locali di quest’ultimo;

    3) sia in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

    Si precisa che tale struttura operativa non configura, per le ragioni sopra esposte, una collaborazione orizzontale. Il testo dell’articolo 47 del Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018 è conseguentemente modificato.

  • Per le società di distribuzione iscritte nella sezione D, è ora previsto che debbano nominare uno o più responsabili dell’attività distributiva. Per tali responsabili è previsto un esame di abilitazione?

    No. È necessario però una autocertificazione da parte della società distributrice che comprovi la loro esperienza. Per i responsabili delle società iscritte in sezione D si è inteso individuare un requisito di professionalità che attiene alla pregressa esperienza maturata dal soggetto responsabile in quanto:

    1) trattandosi di soggetti apicali, ossia scelti “nell’ambito della dirigenza”, sono già in possesso di elevati standard di professionalità e capacità manageriali, analogamente a quanto previsto per i direttori generali e per il personale rilevante degli intermediari iscritti nella sezione D;

    2) il responsabile della distribuzione organizza la distribuzione, ma non necessariamente svolge direttamente l’attività distributiva entrando in contatto diretto con il cliente.

    Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell’analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).

  • Esiste libertà di collaborazioni orizzontali tra intermediari e intermediari accessori iscritti?

    Le categorie di intermediari ammesse ad operare sulla base di collaborazioni orizzontali sono espressamente individuate dall‘articolo 22, comma 10, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’eventuale estensione della possibilità di instaurare detti rapporti di collaborazione anche alla nuova categoria di intermediari a titolo accessorio non può pertanto essere operata se non attraverso un intervento del legislatore primario.

  • Quale è ratio alla base della differenziazione di iscrizione e status tra intermediari accessori iscritti, a seconda che operino su incarico delle imprese (iscritti in F) o di altri intermediari (iscritti in E)?

    La differenziazione dello status degli intermediari accessori iscritti nella sezione F o E, a seconda che operino su incarico delle imprese o di altri intermediari, è prevista dalla legislazione primaria. La scelta di applicare requisiti di formazione differenti è stata effettuata sulla base del principio di proporzionalità̀ previsto dalla IDD.

  • Obblighi di formazione e regole per gli intermediari a titolo accessorio che operano presso imprese di locazione autoveicoli. È stato rispettato il principio di proporzionalità?

    Il principio di proporzionalità è stato declinato nel Regolamento applicando agli intermediari a titolo accessorio operanti su incarico di altri intermediari un monte ore di aggiornamento professionale dimezzato rispetto a quello richiesto per le altre categorie, considerato che gli stessi sono assoggettati ad un doppio livello di controllo rispetto agli intermediari a titolo accessorio operanti su incarico delle imprese. Pur tenuto conto delle osservazioni riportate circa la minore complessità dei prodotti intermediati, la loro standardizzazione, la breve durata del periodo di copertura, è rilevante però il fatto che l’attività svolta, seppure a titolo accessorio, richiede in ogni caso, per ragioni di tutela del consumatore, una conoscenza del mercato assicurativo, delle regole che lo governano, degli strumenti giuridici, economici, finanziari e informatici necessari per lo svolgimento dell’attività. Ciò posto, non si ritiene opportuno operare una riduzione del numero di ore di formazione e di aggiornamento professionale. Quanto alle osservazioni circa l’onerosità dell’obbligo di formazione, si rammenta, infine, che è possibile usufruire di corsi on-line con piattaforme e-learning, o altre forme a distanza previste dal Regolamento, fatto salvo il test per la formazione iniziale, che andrà eseguito in aula. Per le argomentazioni di dettaglio, si fa rinvio a quanto contenuto nell’analisi per la valutazione di impatto regolamentare (cd. AIR).

  • Quale è la disciplina che regolamenta la formazione degli intermediari assicurativi e il loro accesso alla professione suddetta?

    Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 ha sostituito ciò su cui era già in passato intervenuto il Regolamento N. 6 del 2 dicembre 2014. E cioè la disciplina concernente requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, tutta la materia inerente alla formazione dei soggetti che lavorano nell’intermediazione assicurativa, oltreché molti degli aspetti che riguardano l’apprendimento tramite la fruizione online dei corsi assicurativi.

  • In particolare quali sono le norme e i regolamenti che disciplinano la formazione obbligatoria degli intermediari?

    Ai fini della validità dei percorsi degli obblighi formativi previsti dal nuovo Regolamento 40/2018, i corsi di formazione base e aggiornamento professionale devono soddisfare integralmente tutti i requisiti previsti dalla PARTE IV (Formazione e Aggiornamento professionale) TITOLO I (Requisiti professionali – formazione e aggiornamento professionale) artt. 84-90, dal TITOLO II (Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula) artt. 91-94, TITOLO III (Disciplina dei prodotti formativi) art. 95, TITOLO IV (Soggetti formatori) art.96 del Regolamento 40/2018

  • Chi può esercitare attività di intermediazione assicurativa?

    L'attività di intermediazione è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro Unico dell'IVASS, aventi residenza o sede legale nel territorio della Repubblica Italiana ed agli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Il registro è suddiviso in sei sezioni.

  • In quali sezioni è suddiviso il Registro Unico degli Intermediari assicurativi?

    Si divide in sei sezioni, le seguenti:

    Sezione A: gli agenti;

    Sezione B: i mediatori;

    Sezione C: i produttori diretti;

    Sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta;

    sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;

    Sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

  • A quanto ammonta il monte ore di formazione per gli addetti al call center secondo la disciplina aggiornata dal Regolamento n.40 del 2 agosto 2018?

    Il monte ore di aggiornamento professionale previsto per gli addetti dei call center degli intermediari non è stato elevato, in quanto già nella previgente disciplina era quantificato in 60 ore biennali (in media 30 ore annuali).

    È stato invece elevato il monte ore degli addetti dei call center delle imprese in conformità alla nuova disciplina europea e nazionale, che annovera ora le imprese tra i distributori assicurativi, come tali tenuti a garantire il rispetto dei requisiti professionali già previsti per gli intermediari in capo ai relativi dipendenti e addetti alla distribuzione. Non si ritiene pertanto opportuno continuare a mantenere un trattamento differenziato per tali addetti.

  • Per gli intermediari persone fisiche, quali informazioni è obbligatorio indicare secondo quanto previsto dal Registro (art. 5 comma 1)?
    • Cognome e nome;
    • Luogo e data di nascita;
    • Numero e data di iscrizione;
    • Relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
    • Relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
  • L’acquisto di un prodotto o servizio che include una copertura automatica e gratuita, configura adesione, seppur indiretta, alla polizza collettiva?

    Il testo dell’articolo 66 del Regolamento Ivass n.40 del 2018 è modificato al fine di disciplinare la condotta dell’intermediario in caso di polizze collettive, sia quando c’è un’adesione espressa alla polizza sia in presenza di un assicurato che ha diritto a una prestazione in forza di una polizza collettiva. L’articolo 72 in tema di contratti distribuiti secondo tecniche di comunicazione a distanza, è modificato al fine di comprendere nel relativo ambito di applicazione anche i contratti in forma collettiva.

  • Quali categorie di intermediari sono indicate nelle sezioni A, B, D ed F del Registro Unico degli Intermediari?

    Sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:

    a)  nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

    b)  nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

    c)  nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

  • Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5 del Regolamento n.40/2018 (per le persone fisiche) quali altre informazioni richiede il Registro?

    a)  la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;

    b)  la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

    (i)  se operano individualmente;

    (ii)  se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;

    c)  le sedi operative;

    d)  gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

    e)  l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

    f)  nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.

  • Quali informazioni prevede il Registro per gli intermediari iscritti nella sezione E, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento n.40/2018?

    a)  cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

    b)  la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

    (i)  se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);

    (ii)  se operano individualmente;

    (iii)  se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;

    (iv)  se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;

    (v)  se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;

    (vi)  se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.

  • Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per l'Ivass?

    Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:

    a)  le imprese italiane;

    b)  i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

    c)  gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

    d)  gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;

    e)  gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.

    Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.