Chi può tenere i corsi di formazione OAM

I corsi di formazione possono essere tenuti da soggetti dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione in alcune specifiche materie.

Tra questi soggetti non possono essere annoverati:

•    i membri del Comitato di Gestione dell'Organismo previsto dall'art. 128undecies del Tub, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 svolgenti funzioni di controllo sul medesimo;
•    tutti i soggetti che abbiano ricevuto un incarico professionale dall'Organismo in relazione alle materie afferenti la formazione e aggiornamento professionale, la prova valutativa ex art. 128novies, comma 1, del Tub e l'esame ex art. 14, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 141/2010;
•    tutti coloro che intrattengono, in qualsiasi forma, un rapporto di lavoro con l'Organismo stesso.

Ciascun corso di formazione si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'obbligo formativo. L'attestato è conservato dal soggetto partecipante al corso per un periodo non inferiore a 5 anni.
In caso di mancato superamento del test di verifica, il candidato può sostenere nuovamente il test senza obbligo di nuova partecipazione al percorso formativo.

La formazione professionale in tal modo acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell'instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l'ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni.

Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento professionale, oltre a garantirne l'osservanza, i corsi devono contribuire all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.
L'aggiornamento professionale va svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli Elenchi, anche con lo stato di «non operativo» ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto.

I soggetti obbligati devono partecipare ad almeno 60 ore di corsi di formazione per ogni biennio, svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning) con un minimo di almeno 15 ore per ciascun anno solare.
L'obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto, nella misura massima di 15 ore annue, con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri nel rispetto delle disposizioni previste dalle rispettive autorità di settore.
Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.
Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. Allo scopo, viene tenuto un registro per la rilevazione delle presenze acquisito, poi, tra la documentazione comprovante il corretto svolgimento dei corsi di aggiornamento e del test.
E, infine, previsto l’esonero dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento, al verificarsi delle quali, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell'impedimento stesso (a tal fine l'iscritto deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza dell'impedimento nonché della sua cessazione):

•    gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per 'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di tigli minori;
•    comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento.

Formazione a distanza

I contenuti formativi erogati a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell'apprendimento.
Si considerano equivalenti all'aula le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o modalità e-learning. Tali corsi garantiscono l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e fruizione della formazione.
Anche ai fini del rilascio dell'attestato, il soggetto erogante la formazione mette a disposizione dell'iscritto report contenenti i dati relativi allo svolgimento delle ore in modalità equivalente all'aula quali data e ora di iscrizione e inizio frequenza del corso, data e ora di fine frequenza, data di ultimo collegamento, stato di progresso nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato.

Videoconferenza

I corsi effettuati tramite videoconferenza sono caratterizzati dalla contemporanea partecipazione, anche se in luoghi fisici diversi, e dalla interazione tra docenti e discenti e tra discenti tra loro.
La struttura che eroga il corso prevede e attua adeguati controlli sull'effettiva presenza e
continua partecipazione alla videoconferenza.

E-learning

I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai
seguenti elementi essenziali:

•    tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
•    fruizione dei materiali didattici attraverso il Web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia MS (Learning Management System);
•    monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
•    multimedialità intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
•    interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento (aule virtuali);
•    introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

-    L'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
-    un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche e ai contenuti dello stesso;
-    l’inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
-    la possibilità da parte dell'utente di sospendere l'erogazione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
-    la previsione di interventi random per rilevare l'effettiva partecipazione del discente;
-    la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, teletono, etc.);
-    la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.

Requisiti dei soggetti formatori per l'aggiornamento professionale

I corsi di aggiornamento professionale sono erogati da enti in possesso dei seguenti requisiti:

a)    esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella Tabella#3 «Elenco delle materie inerenti agli obblighi di aggiornamento professionale»;
b)    possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità per almeno uno dei programmi formativi offerti o per un'area operativa:

•    UNI EN ISO 9001: 2008 settore EA 37
•    ASFOR, AACSB, EQUIS, AMBA.

L'appartenenza dell'ente di formazione ad un'Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e considerato titolo sostitutivo ed equivalente alle suddette certificazioni.
I docenti incaricati dagli enti per l'attività di aggiornamento in aula e gli esperti incaricati
per l'elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolari di cattedra universitaria in materie economiche, finanziarie e giuridiche di ogni grado del sistema universitario;
b) aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nell'attivita di formazione, con comprovate competenze nelle materie indicate nella Tabella che di seguito vi mostriamo;
c) essere ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori);
d) essere dirigenti o funzionari dell'Amministrazione Pubblica con competenza specifica nelle materie indicate nella succitata Tabella che trovate di seguito, maturata attraverso esperienze di lavoro per un periodo non inferiore a un quinquennio.