L'agente in attività finanziaria

L'AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Gli articoli 128 quater e 128 quinquies del Testo unico bancario definiscono la figura dell'agente in attività finanziaria e ne stabiliscono i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco.
È agente in attività finanziaria il soggetto, persona fisica o giuridica, che professionalmente promuove e conclude, su mandato diretto di uno o più intermediari finanziari previsti dal Titolo V istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane:

•    la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
•    la prestazione di servizi di pagamento;
•    le attività connesse e strumentali.

L'introduzione di queste nuove professionalità è finalizzata a mettere ordine nel mercato degli operatori finanziari, attraverso la previsione di requisiti di accesso più elevati ed un apposito organismo che ne tenga l'elenco, così come previsto nell'articolo 128 undecies.

Con il decreto legislativo 169/2012 è stato stabilito che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 undecies Testo Unico Bancario.
Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale del suddetto elenco quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. La riserva di attività prevista non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica (IMEL) o istituti di pagamento comunitari (IP).
In pratica, non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria coloro i quali promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di Istituti di pagamento (IP) e Istituti di moneta elettronica (IMEL) autorizzati da uno Stato comunitario.
Viceversa, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale coloro i quali promuovono e concludono contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto
d’istituti di pagamento (IP) e Istituti di moneta elettronica (IMEL) autorizzati dalla Banca d'Italia. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale.

Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128 duo-decies nonché dalle norme antiriciclaggio, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'OAM di vigilanza gli estremi identificativi del punto di contatto. Il punto di contatto (e non più i singoli agenti) sarà poi tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente.

L'OAM può stabilire la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. Uno dei principi cardine riformatori della disciplina delle reti distributive è il monomandato (articolo 128 quater, comma 4, del Testo unico bancario), secondo il quale è fatto obbligo all'agente in attività finanziaria di svolgere la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. L'unicità del mandato, a tutela del consumatore, è salvaguardata anche con la previsione che consente all'agente di assumere due ulteriori incarichi nel caso in cui 'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi (cfr. Circ. MEF del 21-12-2012).