I corsi di Aggiornamento OAM

I CORSI DI AGGIORNAMENTO OAM

Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento professionale, oltre a garantirne l'osservanza, i corsi devono contribuire all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.

L'aggiornamento professionale va svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli Elenchi, anche con lo stato di «non operativo» ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto. I soggetti obbligati devono partecipare ad almeno 60 ore di corsi di formazione per ogni biennio, svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning) con un minimo di almeno 15 ore per ciascun anno solare.

L'obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto, nella misura massima di 15 ore annue, con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri nel rispetto delle disposizioni previste dalle rispettive autorità di settore.

Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. Allo scopo, viene tenuto un registro per la rilevazione delle presenze acquisito, poi, tra la documentazione comprovante il corretto svolgimento dei corsi di aggiornamento e del test.

E, infine, previsto l’esonero dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento, al verificarsi delle quali, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell'impedimento stesso (a tal fine l'iscritto deve dare tempestiva comunicazione all'OAM della sussistenza dell'impedimento nonché della sua cessazione):

•    gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per 'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di tigli minori;
•    comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento.